L'ART. 1283 DEL CODICE CIVILE


Il Codice Civile Italiano

LIBRO QUARTO

DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO VII

Di alcune specie di obbligazioni

SEZIONE I

Delle obbligazioni pecuniarie

 

Art. 1283 Anatocismo recita:

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”

 

Lo stesso prevede quindi 3 eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:
  • “dal giorno della domanda giudiziale”: E’ il caso per esempio di un importo portato a decreto ingiuntivo. Il Giudice, accettato il ricorso per decreto ingiuntivo autorizza che tale somma, qualora sia comprensiva  di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga ora riconosciuta come unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi.
  • “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”: E’ il caso in cui un debito sia arrivato a scadenza con i relativi interessi e che le parti, si accordino per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.   
  • “in mancanza di usi contrari”: Questa frase in realtà è stata interpretata diversamente dalle banche definendo che eventuali usi possono derogare a questa norma imperativa rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. Infatti gli istituti di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell’ABI, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.

 

Quando in un contratto una parte è più forte dell’altra è normale che essa imponga le condizioni contrattuali a sé più favorevoli, alle quali il contraente debole non può far altro che aderire.

Con ciò le banche hanno, quindi, elevato i loro usi a rango di usi normativi!

 

 


 
 
 
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